Decontribuzione sud. Stop dal 01 gennaio 2025. Rafforzati i bonus Zes, Donne e Giovani

La Decontribuzione Sud cessa di essere applicata dal 1° gennaio 2025, con un impatto importante sulle assunzioni nelle Regioni del Mezzogiorno. La Legge di Bilancio 2025 rifinanzia le misure introdotte dal Decreto Coesione, tra cui il bonus ZES, giovani e donne, che dovrebbero parzialmente compensare gli effetti negativi.

All’inizio, questa misura è stata messa in atto con il Decreto Agosto nel 2020 come risposta all’emergenza pandemica. Era collegata al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia”, che permetteva agli Stati membri dell’Unione Europea di dare aiuti statali senza troppe restrizioni. Anche l’estensione del beneficio fino al 2029 era legata al contesto della pandemia. Ma ora che l’emergenza COVID-19 è finita, anche questo quadro temporaneo si è esaurito e la proroga dell’agevolazione è stata legata alla crisi ucraina, ma purtroppo non è stata prorogata. L’art. 72 della bozza della legge di bilancio 2025 conferma che la misura finirà il 1° gennaio 2025. E già con l’ultima estensione si limitava l’applicazione solo fino al 30 giugno 2024 per le nuove assunzioni.

Questa fine avrà un impatto significativo sui lavoratori del Sud Italia. Ma la Legge di Bilancio propone delle alternative redistribuendo i fondi attraverso agevolazioni dal Decreto Coesione.

Bonus ZES:

Questo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato nelle zone ZES delle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna). L’incentivo offre un esonero contributivo fino a 24 mesi per le assunzioni entro il 31 dicembre 2025. Copre il costo totale dei contributi del datore di lavoro fino a un massimo mensile di 650 euro. Non copre i premi INAIL. È destinato a chi assume lavoratori over 35 disoccupati da almeno due anni e si applica solo a datori con meno di dieci dipendenti. Non vale per i datori domestici o gli apprendisti o i dirigenti aziendali e richiede che il lavoratore rimanga in servizio per almeno sei mesi; se no viene revocato il bonus. Non può essere cumulato con altre agevolazioni simili ma può essere usato insieme alla superdeduzione fiscale sul costo del lavoro.

Bonus Giovani:

Il bonus giovani è stato rifinanziato ancora una volta! Questa agevolazione si applica alle assunzioni a tempo indeterminato o alle trasformazioni dei contratti a termine fatte tra il primo settembre 2024 e il trentuno dicembre 2025. I destinatari sono giovani sotto i trentacinque anni che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato prima d’ora. L’esonero contributivo dura fino a ventiquattro mesi e copre tutto il costo dei contributi del datore di lavoro fino a un massimo mensile di cinquecento euro; ma se l’assunzione o la trasformazione avviene nelle regioni del Sud allora sale fino a seicento cinquanta euro al mese! Non copre i premi INAIL né vale per i contratti domestici o gli apprendisti o le posizioni dirigenziali aziendali. L’esonero non verrà dato ai datori che hanno fatto licenziamenti collettivi o individuali negli ultimi sei mesi senza una buona ragione oggettiva valida! Per accedere a questo bonus bisogna garantire che il lavoratore rimanga in servizio come minimo sei mesi; lo stesso requisito richiesto anche dal bonus ZES.

Bonus Donne: anche questo è stato rifinanziato! Possono beneficiarne le donne di qualsiasi età che non abbiano avuto un lavoro retribuito regolarmente negli ultimi due anni; ma nelle regioni del Sud basta avere stato senza lavoro retribuito regolarmente per almeno sei mesi – requisito valido anche per le donne impiegate in settori o professioni dove c’è molta disparità tra uomini e donne! È importante che queste nuove assunzioni portino ad un aumento netto dell’occupazione calcolato come differenza tra la media mensile dei lavoratori nei dodici mesi precedenti e quello attuale; non si considerano riduzioni dovute ad aziende controllate o collegate! Anche qui i premi INAIL sono esclusi ed è offerto un esonero totale dei contributi datoriali fino ad un massimo mensile di seicento cinquanta euro! Questa agevolazione non può essere cumulata con altri sconti o riduzioni contributive.”’.