I nuovi limiti
Inoltre, la novella normativa interviene anche sull’importo al di sotto del quale il fringe benefit viene considerato esente da contributi e imposte, elevando l’originaria somma di € 258,23 a € 1.000,00 per la totalità dei lavoratori dipendenti e a € 2.000,00 per i medesimi beneficiari aventi figli a carico, ricomprendendo i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati.
Ai sensi dell’art. 12 del citato TUIR, sono da considerarsi fiscalmente a carico i figli che non siano possessori di un reddito superiore a € 2.840,51 o, se inferiori all’età di ventiquattro anni, a € 4.000,00. L’ultimo comma dell’art. 6 in questione prevede che i datori di lavoro diano attuazione a quanto previsto, previa informativa alle rappresentanze sindacali, ove queste siano presenti.
I benefici previsti dall’art. 6, è bene sempre sottolinearlo, rappresentano una liberalità concessa dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti, anche in forma individuale, ovvero ad personam, e possono essere riconosciuti a condizione che il lavoratore dipendente dichiari di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Quali beni e servizi?
Al fine della verifica del raggiungimento della soglia prevista sarà necessario considerare i seguenti beni e servizi:
– buoni acquisto;- regali e cestini natalizi;- ricariche telefoniche ed internet;- Buoni spesa;- Buoni benzina;- autovettura uso promiscuo;- interessi su prestiti;- polizza rischi extra professionali;- fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora;- pagamento dell’affitto o del mutuo ipotecario sulla prima casa;- rimborso per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. |
Mentre non saranno considerati i seguenti beni e servizi:
– trasporto pubblico;- opere e servizi per finalità sociale;- somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione;- somme e servizi e prestazioni per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti;- servizio mensa/buono pasto;- assistenza sanitaria integrative;- previdenza complementare;- assicurazione contro il rischio di non autosufficienza. |