Start-up e PMI innovative: regole e incentivi fiscali per gli investimenti

La L. 162/2024, pubblicata in G.U. il 7 novembre 2024, ha esteso la fruizione delle detrazioni IRPEF spettante per gli investimenti effettuati in start-up e in PMI innovative anche in caso d’incapienza fiscale del contribuente. In tal caso, è riconosciuto un credito d’imposta.

Tra i benefici fiscali più importanti, sono attualmente previsti:

  • incentivi all’investimento nel capitale, con detrazione IRPEF pari al 30% dell’ammontare investito, fino ad un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche, deduzione Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino ad un massimo di 1,8 milioni di euro (art. 29, DL 179/2012). A partire dal 2017, la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nell’impresa innovativa (holding period) per un minimo di tre anni;
  • incentivi fiscali in “regime de minimis”, ovvero una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative (art. 29-bis, DL 179/2012);
  • esenzione fiscale, in via temporanea, delle plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale d’imprese start up innovative e PMI innovative, nonché delle plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote ed al mantenimento dell’investimento nel tempo.